Cass., sez.IV, 5/11/2002, n. 1240
Nell'ipotesi in cui, per negligenza o per imprudenza, il chirurgo ometta di informare adeguatamente il paziente circa i rischi cui va incontro, il consenso  è viziato (cioè non valido in quanto il paziente non è stato adeguatamente informato.

 

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